Cooperazione forense: Italia-Spagna

QUANDO GLI ACCORDI DI RECIPROCA COLLABORAZIONE, DECLINANO LO SVILUPPO FORENSE, GIURIDICO, PROFESSIONALE E CULTURALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI.

Rapporti Bilaterali, Accordi di Cooperazione e Gemellaggi: la risposta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Global Service co Ites Avvocato

Il 31 gennaio 2020 è stato firmato un protocollo d’intesa che prevede il gemellaggio tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Illustre Collegio degli Avvocati di Barcellona. In realtà il Coa di Roma, non è nuovo a questa tipologia di accordi, nel tempo ha sempre dimostrato una certa apertura, per la crescita, lo scambio e l’arricchimento dei propri iscritti.

Come pure bisogna rilevare, che anche altri Coa in Italia e lo stesso Consiglio Nazionale Forense italiano (CNF) hanno da sempre sensibilizzato lo scambio e la collaborazione tra Consigli dell’Ordine degli Avvocati non solo in ambito dell’Ue ma anche con Paesi extra UE.

Per ricordarne uno tra i tanti il Consiglio Nazionale Forense partecipa al progetto “TRALIM – Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration” in partenariato con il Consejo General de la Abogacía Española (Spagna), la Law Society of Ireland (Irlanda), la Athens Bar Association (Grecia) e la Krajowa Rada Radcow Prawnych (Polonia). Il progetto, coordinato dalla European Lawyers Foundation (Fondazione del Consiglio degli Ordini Forensi europei – CCBE), è finanziato dalla Commissione europea (DG Justice) con l’obiettivo di formare 130 avvocati provenienti da 5 diversi Stati membri (Italia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia) in materia di diritto europeo della migrazione e dell’asilo.

La cooperazione stretta tra i Coa (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) a livello extra territoriale, in questo contesto viene inquadrato come risposta concreta a determinate e specifiche esigenze e necessità comuni al mondo dell’avvocatura.

Tornando al gemellaggio tra Coa di Roma (Italia) e Coa di Barcellona (Spagna), è proprio all’inizio del 2020 che viene sancita – o meglio rafforzata, visto che già in passato ci sono state iniziative similari con altri Fori spagnoli – la cooperazione tra Italia-Spagna, per opera della Decana (Presidente) dell’Illustre Collegio degli Avvocati di Barcellona Eugènia Gay Rosell ed il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense Isabella Maria Stoppani per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il protocollo d’intesa ha come obiettivi principali quelli di:

  • Permettere agli Avvocati di entrambi i Fori di comprendere nelle migliori condizioni, le relazioni giuridiche sempre più complesse e diversificate generate dalle reazioni economiche di ambi i Paesi e dalle relazioni sociali dei cittadini;
  • Migliorare il servizio prestato agli utenti/fruitori del diritto spagnolo e del diritto italiano attraverso una migliore reciproca conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziali di ambi i Paesi;
  • Sviluppare relazioni “fraterne” e di amicizia tra gli Avvocati di ambi i Fori professionali.

 

Le comuni finalitá sopra menzionate (e riportate nell’accordo) vogliono rispondere alle necessitá professionali volte a:

  • Favorire le relazioni tra ambi i Collegi degli Avvocati, principalmente attraverso una mutua informazione per ciò che riguarda i profili etici e di deontologia professionale, quali regole fondamentali della professione, nonchè l’organizzazione e la formazione professionale;
  • Assicurare una promozione duratura nel tempo attraverso incontri tanto sotto il profilo personale, quanto nell’ambito professionale degli Avvocati di entrambi i Fori;
  • Permettere l’adozione di posizioni ed iniziative comuni per cio che concerne le questioni relative alla difesa degli interessi comuni propri della professione o qualsiasi altra questione che richiede le medesime caratteristiche.

Questo è il contesto in cui si sviluppa il protocollo d’intesa tra Roma e Barcellona, volto ad adottare elementi comuni per la collaborazione. In primisi lo scambio reciproco, constante e continuo di punti di vista, pareri, ed infromative relative all’esercizio della professione, alle norme professionali degli Avvocati e alla relativa organizzazione. Le informazioni reciproche dovranno riguardare anche l’evoluzione normativa in materia fiscale, sociale e riguardante l’esercizio della professione nei rispettivi ambiti nazionali di competenza.

Si è riservata una attenzione particolare al sostegno delle “giovani leve”, al fine di favorirne particolarmente lo scambio attraverso soggiorni e tirocini negli studi legale dell’uno e dell’altro Foro.

È stato previsto un impegno solenne, per lo scambio leale di tutte quelle informazioni relative a favorire in modo sano la reciproca assistenza per le questioni afferenti lo stabilimento degli Avvocati e degli Abogados nei rispettivi Stati, conformemente alla disciplina deontologica e professionale di ambedue i Paesi.

Nell’art. 1 del presente protocollo, proprio per creare una autentica e reale sinergia, viene prevista l’istituzione di un incontro annuale, con il mutuo impegno di decidere con un anticipo di 3 mesi gli argomenti da trattare nella riunione. 

Ciascuno dei due Fori si impegna a designare un Delegato il quale assicurerà lo scambio continuo con il Delegato dell’altro Collegio. Le reciproche comunicazioni saranno mensili e verteranno su notizie che si ritengano rilevanti e di interesse per l’altro Collegio.

 

Non possiamo non ricordare, che ad oggi in capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma risultano in essere anche altri accordi, meritevoli di interesse e volti a nostro avviso ad implementare il dialogo costante tra Stati, al fine di sviluppare una reciproca collaborazione forense, giuridica, professionale e culturale. I protocolli in essere hanno l’obiettivo di intraprendete e sviluppare i rapporti bilaterali attraverso la realizzazione di progetti di collaborazione che possano essere di reciproco interesse da sviluppare attraverso l’accordo di cooperazione e gemellaggio, concordando lo svolgimento di attività congiunte nei termini ed alle condizioni stabilite nei rispettivi protocolli.

Riteniamo che queste formule di scambio, si rivelino preziose per la crescita e la formazione del professionista in ambito forense. Il valore inestimabile dell’arricchimento che produce sotto il profilo personale e di conseguenza il riflesso diretto sulla nobile professione, fondano le basi per una comunione di intenti, che superano tempo, spazio e territorio, elevando esponenzialmente il valore aggiunto del ruolo che l’Avvocato ha nella nostra società multidisciplinare, multietnica e multidimensionale.

La libera circolazione delle professioni regolamentate.

Avvocato Stabilito ITESLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN EUROPA: SEGNALE DI UNA INTELLIGENTE ORGANIZZAZIONE IN UN MONDO GLOBALIZZATO, CHE VUOLE INCENTIVARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ED IL CONCETTO DI CITTADINANZA EUROPEA.

Riflessioni tra falsi miti, polemiche, realtà e normative applicate allo “strano caso” degli Avvocati italiani che conseguono il titolo professionale in altro Paese dell’UE.

Se volessimo identificare quattro libertà su cui sta investendo – e quindi su cui si basa – la politica europea potremmo menzionare:

  1. la libera circolazione delle merci che prevede la soppressione delle barriere doganali e il conseguente libero trasporto delle merci tra gli Stati membri;
  2. la libera circolazione delle persone che ha abolito tutte le formalità doganali tra gli Stati membri a carico dei cittadini comunitari in transito e ha dato la possibilità ai lavoratori, sia essi subordinati che autonomi, di svolgere un’attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro;
  3. la libera prestazione dei servizi che si riferisce alla possibilità di fornire prestazioni retribuite in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento;
  4. la libera circolazione dei capitali in virtù della quale si è avuta la completa liberalizzazione valutaria e l’integrazione nel settore dei servizi finanziari.

La  libertà di circolazione delle persone consiste nel diritto dei cittadini dell’Unione “di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” (art. 18, comma 1, TCE), indipendentemente dall’esercizio di un’attività lavorativa. Tale diritto è espressione della cosiddetta cittadinanza dell’Unione europea, formalmente introdotta dal Trattato di Maastricht che ha aggiunto al Trattato istitutivo della comunità europea una parte seconda (artt. 17-22) rubricata “Cittadinanza dell’Unione”. In particolare l’art. 17, comma 1, TCE dispone quanto segue: “è instituita una cittadinanza dell’Unione. E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un completamento della cittadinazna nazionale e non sostituisce quest’ultima”.

Al possesso della cittadinanza dell’Unione si accompagnano i seguenti diritti:

  • la libera circolazione delle persone
  • la libera circolazione dei lavoratori
  • il diritto di stabilimento
  • la libera prestazione dei servizi

In tale ottica è stata introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato deve esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L’obbiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell’occupazione.

Chiaramente la libera circolazione favorisce e si traduce in: libera concorrenza, tutela del consumatore/cliente e tutela del profesionista stesso. Forse è proprio qui che – possiamo sommessamente ipotizzare – risiedono alcuni “malumori”, che negli anni hanno contribuito a generare un senso di “minaccia” piuttosto che stimolo ad aggiornarsi ed accettare l’evolversi dell’accesso professionale.

Una parte di quello che potremmo definire il “sistema forense” pur riconoscendo i principi sopra esposti come giusti e corretti, tuttavia ha rilevato che negli ultimi anni ci sia stata un’applicazione distorta ritenendo che molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi – definiti come – “agevolati”, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l’omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare ritorno in Italia e chiedere l’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti.

Un dato di qualche tempo fa rilevava che il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell’Ordine Forense è di nazionalità italiana e tra questi l’83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania (dati in Rassegna Forense, n. 3-4/2014, p. 793).

L’aspetto polemico di questo percorso, si riferisce a chi pone l’accento sul fatto che la predilezione per tali mete – ad avviso di alcuni – è, notoriamente, dovuta al fatto che, in quei paesi non è previsto un esame di abilitazione alla professione di Avvocato, che può essere svolta liberamente da chi si sia semplicemente laureato in giurisprudenza. Il successivo rientro in Italia come “stabilito” consentirebbe, di fatto – a detta di alcuni – di eludere il superamento dell’obbligatorio esame da Avvocato che è previsto nell’ordinamento giuridico italiano.

Tali convinzioni hanno mosso l’operato di molti Coa (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) che negli ultimi anni – se pure a singhiozzo visto le sentenze, i pareri del CNF e la normativa – hanno, purtroppo, ripetutamente rigettato richieste d’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentate da cittadini italiani in possesso del titolo spagnolo di “abogado” o di quello rumeno di “avocat”; e ciò ha convintamente fatto leva su quello che di fatto ritengono sia basato sul c.d. abuso del diritto.

Non possiamo certo con un articolo dirimere l’annosa controversi relativa all’ottenimento del titolo di un cittadino italiano all’interno di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ma vogliamo fornire degli spunti di riflessioni, che speriamo possano essere oggetto di appronfrondimento, sia seguendoci che consultando i riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Siamo profondamente convinti che, uscendo dalla forma mentis nazionale (cioè definita da parametri tipici e caratteristici della propia nazione), operando un reset, quindi facendo tabula rasa per entrare nel mood europeistico, privo di confini, preconcetti, retropensieri e fatto solo di nuovi imput, di tipo inclusivo, fortemente incentivanti e volti all’implemetazione delle proprie competenze potremmo accorgerci che:

  • Tutti i paesi hanno una accesso professionale. Ogni professione qualificata e qualificante – quindi anche e soprattutto la figura dell’Avvocato – è frutto di uno studio universitario, un percorso settoriale con una prova d’esame attitudinale finale. Il fatto che sia diverso da quello organizzato in Italia non lo rende meno serio, né di “serie B”.
  • Il problema non puó essere l’accesso professionale. Ogni Stato ha la facoltá di disciplinarlo come ritiene opportuno. Sarà poi nello stato ospitante, dove si decide di stabilirsi, che si dovrá dimostrare di avere congrue competenze, per poter essere integrati dopo i tre anni di stabilimento. Forse è il libero mercato che – sottotraccia – preoccupa e quindi ostacola l’inserimento di nuovi professionisti.
  • La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 17 luglio 2014 (cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi,C-58/13) legittima in concreto la pratica di qualification shopping, sulla scia della precedente sentenza del 22 dicembre 2010, Koller, causa C-118/09, ritenendo che non costituisce una pratica abusiva la condotta di un cittadino italiano che si rechi in Spagna, al fine di acquisirvi la qualifica professionale di Avvocato, facendo successivamente ritorno in Italia per esercitare l’attività professionale, con il titolo ottenuto in Spagna in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

In modo provocatorio per alcuni, potremo concludere che l’Avvocato Stabilito è il nuovo status quo dell’Avvocato 2.0!

La figura dell’Avvocato Stabilito: uso del titolo, prestazione professionale ed Avvocato affiancante.

L’ESERCIZIO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO DA PARTE DI AVVOCATI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

Come noto, la legge professionale forense (Titolo II, art. 15, lett. i, della Legge n. 247/2012) prevede la possibilità di iscriversi, in un’apposita sezione speciale dell’Albo, dei c.d. “Avvocati Stabiliti”, ovvero di coloro i quali svolgono un esercizio permanente della professione di Avvocato, in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale.

La disciplina di riferimento é il D.lgs 96/2001 che da attuazione della Direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di Avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale.

 

La normativa nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale in uno dei Paesi europei, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell’Unione.

 

In territorio italiano, tale possibilitá-diritto è stato vissuto come un vero e proprio “fenomeno”, il cui flusso ha portato l’Italia ad un certo irrigidimento, che peró è stato “bilanciato”, infatti va rilevato che hanno subito dei margini piú ristretti, i rigetti delle domande di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avocati dopo alcune rilevanti sentenze, tra cui ricordiamo: la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea.

 

In questo articolo oggi vogliamo rammentare sinteticamente quali sono i limiti entro i quali un Avvocato “Stabilito”, iscritto nella relativa sezione speciale dell’Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

 

Innanzitutto, l’Avvocato Stabilito non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di “Avvocato“, ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d’origine (art. 4 e 7 del d.lgs. n. 96/2001): “Abogado“, nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure “Avocat“, nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania e cosí via (l’art. 2 del D.lgs 96/2001 fornisce la menzione specfica per ogni Stato dell’UE).

Va precisato che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, “Avv.”) e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell’indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di “stabilito” deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla “sola” indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S’ ovvero dell’abbreviazione “stab.”, trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare” (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014). Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’Abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di “Avv. S.” o “Avv. Stab.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), in quanto si ritiene che così si ingeneri confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, nella specie aggravata dall’uso di un acronimo.

 

Nell’esercizio delle prestazioni giudiziali l’Avvocato Stabilito deve agire d’intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di Avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è “garante” dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Potremmo definirlo impropriamente quasi come un supervisor che faccia da ponte con il sistema giuridico italiano.

 

L’intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

 

Segnaliamo al riguardo alcuni pareri del C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), nello specifico i n. 32/2012,53/2013 e 68/2014, dove si chiarisce che “l’obbligo di esercitare la professione d’intesa con un Avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un Avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l’Avvocato ‘affiancante’ non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata“.

 

Per quanto riguarda l’Avvocato “affiancante“, con il quale lo “Stabilito” deve agire d’intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – “non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l’avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l’intesa implica una forte responsabilità dell’avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell’attività dell’avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo“.